

21. La distinzione dei poteri politici.

Da: Ch.- L. de Montesquieu, in Antologia degli scritti politici
del Montesquieu, a cura di N. Matteucci, Il Mulino, Bologna, 1961.

Mentre Voltaire si era dedicato ai temi della tolleranza e della
lotta all'assolutismo religioso, Montesquieu si era consacrato a
battaglie squisitamente istituzionali, volte all'affermazione di
un sistema politico equilibrato, che impedisse il dispotismo di un
monarca, di un potere, o comunque di una sola forza. Buon
conoscitore ed ammiratore del sistema parlamentare inglese, egli
aspirava in sostanza ad una monarchia costituzionale nella quale i
tre poteri, il legislativo, l'esecutivo e il giudiziario, fossero
ben bilanciati ed indipendenti l'uno dall'altro. In questo brano
egli analizza come questi tre poteri, caratteristici di ogni
stato, possano variamente miscelarsi e quale sia in effetti la
migliore combinazione: quella nella quale al re sia affidato il
potere esecutivo, ai nobili e ai rappresentanti del popolo quello
legislativo, ed a magistrati indipendenti quello giudiziario.

Vi sono in ogni Stato tre specie di poteri: il potere legislativo,
il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto delle
genti, ed il potere esecutivo delle cose che dipendono dal diritto
civile [cio il potere giudiziario].
Grazie al primo, il principe o il magistrato fa delle leggi per un
certo tempo o per sempre e emenda o abroga quelle che sono gi
fatte. Grazie al secondo, fa la pace o la guerra, invia o riceve
ambasciate, organizza la difesa, previene le invasioni. Grazie al
terzo, punisce i delitti, o giudica le controversie dei privati.
Chiameremo quest'ultimo potere giudiziario e l'altro semplicemente
potere esecutivo dello Stato.
La libert politica  quella tranquillit di spirito che la
coscienza della propria sicurezza d a ciascun cittadino; e
condizione di questa libert  un governo organizzato in modo tale
che nessun cittadino possa temerne un altro.
Quando nella stessa persona o nello stesso corpo di magistratura,
il potere legislativo  unito al potere esecutivo, non esiste
libert; perch si pu temere che lo stesso monarca o lo stesso
senato facciano delle leggi tiranniche per eseguirle
tirannicamente.
E non vi  libert neppure quando il potere giudiziario non 
separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Se fosse
unito al potere legislativo, il potere sulla vita e sulla libert
dei cittadini sarebbe arbitrario: poich il giudice sarebbe il
legislatore. Se fosse unito al potere esecutivo, il giudice
potrebbe avere la forza di un oppressore.
Tutto sarebbe perduto se un'unica persona, o un'unico corpo di
notabili, di nobili o di popolo esercitasse questi tre poteri:
quello di fare le leggi, quello di eseguire le risoluzioni
pubbliche e quello di punire i delitti o le controversie dei
privati.
Nella maggior parte dei regni europei il governo  moderato,
perch il principe, che ha i due primi poteri, lascia ai propri
sudditi l'esercizio del terzo. Presso i Turchi, dove questi tre
poteri sono riuniti nella persona del sultano, regna uno
spaventoso dispotismo. [...].
Poich, in uno Stato libero, ogni uomo presumibilmente dotato di
uno spirito libero dovrebbe governarsi da s, bisognerebbe che
tutto il potere esercitasse il potere legislativo. Ma essendo ci
impossibile nei grandi Stati e soggetto a molti inconvenienti nei
piccoli, occorre che il popolo faccia per mezzo dei suoi
rappresentanti tutto ci che non pu fare da s.
Si conoscono assai meglio i bisogni della propria citt che non
quelli delle citt vicine; e si giudica meglio delle capacit dei
propri vicini che non quella degli altri compatrioti. Non bisogna
dunque che i membri del corpo legislativo siano scelti
genericamente da tutta la nazione, ma conviene che, in ogni
capoluogo, gli abitanti si scelgano un rappresentante.
Il grande vantaggio dei rappresentanti sta nel fatto che essi sono
capaci di discutere i problemi di interesse pubblico. Il popolo
non  per nulla adatto ad un tal compito, ed  questo uno dei
grandi inconvenienti della democrazia. [...].
Un vizio fondamentale della maggior parte delle repubbliche
antiche era che il popolo aveva il diritto di prendere delle
risoluzioni attive, che richiedevano una esecuzione, cosa di cui 
assolutamente incapace. Esso deve entrare nel governo solo per
scegliere i propri rappresentanti, il che  pienamente alla sua
portata. [...].
Il corpo rappresentativo non deve essere scelto per prendere
risoluzioni attive, cosa che non potrebbe far bene, ma per fare
delle leggi o per garantire la buona esecuzione di quelle che egli
ha fatto, cosa che pu benissimo fare, che nessun altro, anzi, pu
far meglio.
In uno Stato vi sono sempre delle persone che si distinguono per
nascita, ricchezze od onori; se fossero confuse tra il popolo e
non avessero che una voce come gli altri, la libert comune si
cambierebbe per loro in schiavit, e non avrebbero alcun interesse
a difenderla, perch la maggior parte delle risoluzioni sarebbe
contro di loro. La parte che costoro hanno nella legislazione deve
essere dunque proporzionata agli altri vantaggi di cui godono
nello Stato: a tale scopo essi debbono formare un corpo che abbia
il diritto di arginare le azioni del popolo, cos come il popolo
ha il diritto di arginare le loro.
Il potere legislativo sar quindi affidato sia al corpo dei
nobili, sia al corpo eletto per rappresentare il popolo; entrambi
avranno le loro assemblee e le loro deliberazioni separate, e
punti di vista ed interessi pure separati.
Dei tre poteri di cui abbiamo parlato, quello giudiziario  in un
certo senso nullo. Ne restano dunque soltanto due, e poich hanno
bisogno di un potere moderatore che li freni, sar la parte del
corpo legislativo composta di nobili ad assolvere adeguatamente
tale funzione.
Il corpo dei nobili deve essere ereditario. [...].
Il potere esecutivo deve essere nelle mani di un monarca, perch
questa parte del governo, che richiede quasi sempre un'azione
immediata,  amministrata meglio da uno solo che non da molti;
mentre il compito del potere legislativo spesso  assolto meglio
da molti che non da uno solo.
Ch se non vi fosse alcun monarca, e il potere esecutivo fosse
affidato a un certo numero di persone, tratte dal corpo
legislativo, non vi sarebbe pi libert: i due poteri verrebbero
infatti a trovarsi uniti, in quanto le stesse persone talvolta
parteciperebbero, o comunque potrebbero sempre partecipare, a
entrambi i poteri.
N vi sarebbe pi libert se il corpo legislativo restasse per un
lungo periodo senza riunirsi. In tal caso, due sarebbero le
possibilit: o non si avrebbe pi alcuna risoluzione legislativa,
e lo Stato cadrebbe nell'anarchia, o queste risoluzioni sarebbero
prese dal potere esecutivo, che si trasformerebbe cos in potere
assoluto.
Sarebbe d'altra parte inutile che il corpo legislativo fosse
riunito in continuazione. Risulterebbe scomodo per i
rappresentanti, e inoltre terrebbe troppo occupato il potere
esecutivo, il quale, anzich eseguire, penserebbe soprattutto a
difendere le proprie prerogative ed il proprio diritto ad
eseguire. [...].
Se il potere esecutivo non ha il diritto di arrestare le azioni
del corpo legislativo, questo diverr dispotico: infatti, una
volta che sia in grado di attribuirsi tutto il potere che vuole,
annienter tutti gli altri poteri.
Ma non bisogna che, inversamente, il potere legislativo abbia la
facolt di arrestare il potere esecutivo. Infatti  inutile
limitare l'esecuzione, che gi di per s  limitata; inoltre il
potere esecutivo si esercita sempre su cose contingenti. Il potere
dei tribuni di Roma era viziato dal fatto che poteva arrestare,
non solo la legislazione, ma anche l'esecuzione: il che caus
grandi mali.
Pure, se in uno Stato libero il potere legislativo non deve avere
il diritto di arrestare il potere esecutivo, ha tuttavia il
diritto e deve avere la facolt di esaminare in qual modo le leggi
che ha emanato siano state eseguite. [...].
Tuttavia, quale che sia questo controllo, il corpo legislativo non
deve avere il potere di giudicare la persona, e di conseguenza la
condotta di colui che esegue. La sua persona deve essere sacra,
perch, essendo necessaria allo Stato affinch il corpo
legislativo non divenga dispotico, dal momento in cui fosse
accusata o giudicata, non vi sarebbe pi libert.
